LEGGE 19 Febbraio 2004 , n. 40
Norme in materia di procreazione medicalmente assistita. CAPO II ACCESSO ALLE TECNICHE Art. 4. (Accesso alle tecniche).
1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e' consentito solo quando sia accertata l'impossibilita' di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed e' comunque circoscritto ai casi di sterilita' o di infertilita' inspiegate documentate da atto medico nonché' ai casi di sterilita' o di infertilita' da causa accertata e certificata da atto medico.
2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai segueri'ti principi: a) gradualità', al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasivita' tecnico e psicologico più' gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasivita'; b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.
3. E' vietato- il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. Art. 5 . (Requisiti soggettivi). 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età' potenzialmente fertile, entrambi viventi. Art. 6 . (Consenso informato). 1. Per le finalità' indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità' di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché' sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve «.essere prospettata la possibilità' di ricorrere a procedure di adozione,o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasivita' delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà' consapevole e consapevolmente espressa. 2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate. 3. La volontà' di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e' espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità' definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tré mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà' e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà' può' essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.
4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può' decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.
5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui all'articolo 8 e all'articolo 9 della presente legge. Art. 7 . (Linee guida). 1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità', e previo parere del Consiglio superiore di sanità', definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. 2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate. 3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure di cui al comma 1.